AI Act e Contenuti
AI Act 2022: cosa rischia chi pubblica articoli AI senza dirlo

“AI Act 2022” è un refuso nato dalla proposta della Commissione europea del 2021: il regolamento è stato approvato nel 2024 e si applica per tappe successive. Per chi pubblica articoli scritti con l’intelligenza artificiale la parte che conta è l’obbligo di trasparenza sui contenuti generati o manipolati, con sanzioni amministrative che arrivano, nelle fasce più alte, a percentuali del fatturato mondiale annuo. Questo articolo spiega chi è obbligato, a che cosa, e come un’azienda dimostra di esserlo stata.
Partiamo dall’errore, perché è utile. Chi cerca “ai act 2022” sta cercando la cosa giusta con la data sbagliata: nel 2021 la Commissione europea ha presentato la proposta di regolamento, il negoziato è andato avanti per anni, e il testo definitivo è stato approvato e pubblicato nel 2024 come Regolamento (UE) 2024/1689. Da lì partono scadenze diverse per blocchi diversi di norme: alcuni divieti sono scattati pochi mesi dopo, gli obblighi sui modelli di uso generale nel corso del 2025, e la parte sulla trasparenza dei contenuti generati entra nel vivo nel 2026. Se avete archiviato il tema pensando “era quella roba del 2022, chissà che fine ha fatto”, è il momento di riaprirlo.
Lo scenario concreto è questo. Un’azienda pubblica da mesi due o tre articoli a settimana sul proprio sito, scritti con uno strumento che genera testo in blocco. Nessuno ha mai scritto da nessuna parte che quei testi nascono da un modello di intelligenza artificiale. Finché le visite salgono, nessuno si pone il problema. Il problema arriva il giorno in cui un cliente, un concorrente o un’autorità chiede conto di come sono stati prodotti: a quel punto servono una dichiarazione e una prova, e la maggior parte degli strumenti usati non lascia né l’una né l’altra.
Questo è materiale informativo, scritto da chi produce contenuti per mestiere e legge la norma dal punto di vista di chi pubblica. Per il quadro generale — che cos’è l’AI Act, cosa cambia per le aziende e come mettersi in regola sui contenuti — c’è la guida di riferimento. Qui scendiamo sul pratico: obblighi, ruoli, importi, prove.
Indice
La data giusta e il calendario che conta davvero
La confusione sulle date ha una conseguenza pratica: porta a sottovalutare le scadenze. Il regolamento è entrato in vigore nell’estate del 2024, ma la sua applicazione è progressiva, scaglionata su più di due anni. I divieti sulle pratiche considerate inaccettabili sono stati i primi a diventare operativi, all’inizio del 2025. Gli obblighi per chi mette sul mercato i modelli generativi di uso generale sono arrivati a metà 2025. Il grosso del regolamento, compresa la parte che riguarda chi usa questi sistemi nel proprio lavoro quotidiano, matura nel corso del 2026.
Per un’azienda che pubblica contenuti questo significa due cose. La prima: l’obbligo di trasparenza sui contenuti generati non è una norma futura, è una norma il cui periodo di tolleranza sta finendo mentre leggete. La seconda: le autorità nazionali di vigilanza e il sistema sanzionatorio si stanno attrezzando ora, e il modo in cui un’azienda arriva a quel momento — con una procedura scritta o con un’alzata di spalle — fa la differenza.
L’errore da evitare da lunedì mattina è considerare la trasparenza una formalità da sistemare “quando arriverà una lettera”. Chi pubblica da anni ha un archivio: più si aspetta, più diventa costoso sistemarlo a ritroso.
Che cosa chiede esattamente la norma a chi pubblica contenuti
L’articolo del regolamento che interessa chi fa editoria d’impresa riguarda gli obblighi di trasparenza per determinati sistemi di AI. In sostanza dice che quando un contenuto — testo, immagine, audio, video — è generato o manipolato da un sistema di intelligenza artificiale, chi lo diffonde deve mettere il pubblico in condizione di saperlo.
Per i testi pubblicati con l’intento di informare l’opinione pubblica su questioni di interesse pubblico, la norma è esplicita: va dichiarato che il contenuto è stato generato artificialmente. L’obbligo cade quando il contenuto è stato sottoposto a revisione umana con responsabilità editoriale di una persona fisica o giuridica sulla pubblicazione. Qui sta il punto che quasi nessuno coglie: l’esenzione non è automatica perché “tanto l’ho riletto”. Si fonda su un controllo editoriale reale e, soprattutto, su qualcuno che se ne assume la responsabilità in modo dimostrabile.
Dichiarare e marcare sono due cose diverse
La norma lavora su due piani che vengono spesso confusi. Da un lato c’è l’informazione all’utente: una riga visibile, comprensibile, in un punto dove un lettore la trova. Dall’altro c’è la marcatura in formato leggibile da una macchina, pensata perché un sistema automatico possa riconoscere che quel contenuto è sintetico senza doverlo leggere.
Il secondo piano pesa soprattutto su chi fornisce i sistemi generativi, ma ricade a cascata su chi pubblica: un sito che vuole dimostrare di aver fatto le cose per bene ha ogni interesse a esporre il dato anche nei dati strutturati della pagina, oltre che nel testo. Chi lavora con strumenti che si fermano alla bozza da copiare e incollare perde proprio questo pezzo: il testo arriva nudo, senza alcun segnale tecnico di origine. Abbiamo spiegato altrove cosa significa in pratica un’etichetta leggibile da una macchina applicata a un articolo di blog.
I deepfake e tutto ciò che somiglia al vero
Esiste poi una regola specifica per i contenuti che riproducono persone, luoghi o fatti reali in modo da sembrare autentici. Lì la dichiarazione deve essere chiara e immediata. Vale per le immagini, ma vale anche per quel genere di contenuti promozionali che mettono in scena situazioni mai avvenute. Se usate visual prodotti da un modello, vale la pena capire come trattare le immagini generate con l’AI in modo trasparente.
La regola operativa: una riga di dichiarazione in ogni articolo prodotto con l’aiuto di un modello, e il nome di una persona che risponde della pubblicazione.
Chi è obbligato a dichiarare: provider e deployer
Il regolamento distingue due ruoli e vale la pena capire in quale si cade, perché gli obblighi cambiano.
Il provider è chi sviluppa un sistema di AI e lo immette sul mercato con il proprio nome o marchio. Un’azienda che compra un abbonamento a uno strumento di scrittura non è provider: lo è chi quello strumento lo costruisce e lo vende.
Il deployer — nella versione italiana, l’utilizzatore o deployer — è chi usa il sistema sotto la propria autorità nell’ambito di un’attività professionale. Un’azienda che genera articoli per il proprio sito è deployer. Lo è anche un professionista con partita IVA che usa un modello per scrivere i post del proprio blog, perché l’esclusione riguarda l’uso personale non professionale. Su chi ricade davvero l’obbligo abbiamo scritto un approfondimento dedicato: vale anche per le piccole imprese e i professionisti.
C’è un passaggio che sorprende molti imprenditori: personalizzare uno strumento può cambiare il ruolo. Chi mette il proprio marchio su un sistema di AI o ne modifica in modo sostanziale la finalità può trovarsi a rispondere come provider, con obblighi molto più pesanti. Vale la pena saperlo prima di costruire un “assistente editoriale brandizzato” sopra un modello di terze parti.
La domanda da farsi questa settimana è secca: chi, nella nostra azienda, risponde con nome e cognome degli articoli che escono? Se la risposta è “nessuno in particolare”, il ruolo di deployer è già assunto di fatto, senza nessuno che lo presidi.
Quanto costa davvero: le fasce di sanzione
Il regolamento costruisce un sistema sanzionatorio su più livelli, con importi calcolati come il maggiore fra una percentuale del fatturato mondiale annuo totale dell’esercizio precedente e una cifra fissa. Le fasce principali sono tre.
La più severa colpisce la violazione dei divieti sulle pratiche vietate: fino a 35 milioni di euro o al 7% del fatturato mondiale annuo, a seconda di quale importo sia più alto. È la fascia dedicata agli usi che l’Unione considera inaccettabili in quanto tali — manipolazione, sfruttamento di vulnerabilità, categorie di sorveglianza biometrica.
La fascia intermedia riguarda la violazione della gran parte degli altri obblighi, compresi quelli di trasparenza che interessano chi pubblica contenuti: fino a 15 milioni di euro o al 3% del fatturato mondiale annuo, sempre prendendo l’importo maggiore. È qui che ricade il blog aziendale che pubblica testi generati senza dichiararlo.
La terza fascia punisce le informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti fornite alle autorità e agli organismi notificati: fino a 7,5 milioni di euro o all’1% del fatturato. In pratica: rispondere male a un controllo è una violazione a sé, che si somma a quella originaria.
Per le piccole e medie imprese, incluse le start-up, il regolamento prevede che il massimale sia il minore fra la percentuale e l’importo fisso: il meccanismo si inverte, così che una sanzione non diventi sproporzionata rispetto alla dimensione dell’impresa. Resta il fatto che l’importo si calcola comunque su una base che per molte aziende italiane è significativa, e che gli Stati membri stabiliscono le regole di dettaglio e designano le autorità competenti.
Il punto che consigliamo di portare in riunione: le sanzioni sono il titolo, ma il danno vero di una contestazione è il tempo che costa, la sospensione della pubblicazione mentre si sistema l’archivio e la spiegazione da dare ai clienti.
| Tipo di violazione | Massimale percentuale | Massimale fisso |
|---|---|---|
| Pratiche vietate | 7% del fatturato mondiale annuo | 35 milioni di euro |
| Altri obblighi, trasparenza inclusa | 3% del fatturato mondiale annuo | 15 milioni di euro |
| Informazioni errate alle autorità | 1% del fatturato mondiale annuo | 7,5 milioni di euro |
Per imprese ordinarie si applica l’importo maggiore fra i due; per PMI e start-up il minore. Tradotto: nessuno di questi numeri è pensato per il blog di un’azienda da dieci persone, ma la cornice in cui quel blog vive è questa.
Come si dimostra di essere in regola
Dichiarare è facile. Dimostrare di aver dichiarato è il lavoro vero. Una contestazione non si risolve aprendo il sito e mostrando una riga in fondo all’articolo: si risolve ricostruendo chi ha prodotto quel testo, con quale sistema, chi l’ha rivisto e quando è stato pubblicato.
La catena di prove che serve
Servono tre cose. Primo, una dichiarazione visibile nell’articolo, scritta in italiano comprensibile, non nascosta in una pagina legale che nessuno apre. Secondo, la stessa informazione nei dati strutturati della pagina, così che un sistema automatico la legga senza interpretare il testo. Terzo, un registro interno che tenga traccia della revisione umana: chi ha approvato, in che data, su quale versione.
Il terzo punto è quello che manca quasi sempre. Gli strumenti che generano testo e lo consegnano come file lasciano all’azienda tutto il lavoro di tracciamento, e l’azienda non lo fa, perché ha altro da fare. Il risultato è un archivio di articoli impossibili da ricostruire.
Il caso dei contenuti pubblicati prima
Chi pubblica da un paio d’anni ha articoli non dichiarati online. La via praticabile è intervenire per ordine di importanza: prima le pagine che portano traffico e conversioni, poi il resto. Aggiungere oggi una dichiarazione su un contenuto vecchio è un’operazione a basso costo; farla su trecento articoli dopo una contestazione è tutto un altro conto.
Una domanda ricorrente è se dichiarare l’uso dell’AI penalizzi il posizionamento. La risposta breve è che i motori valutano l’utilità del contenuto, non il modo in cui è stato prodotto: abbiamo approfondito se e quando gli articoli scritti con l’AI si posizionano su Google. La trasparenza, semmai, è un segnale di serietà editoriale.
Da lunedì: scegliete le dieci pagine che vi portano più contatti e verificate se hanno una dichiarazione e un responsabile. È un’ora di lavoro e vi dice esattamente quanto siete lontani.
Domande frequenti
L’AI Act è del 2022 o del 2024?
Del 2024. La Commissione europea ha presentato la proposta nel 2021 e da lì nasce la confusione sulle date: il testo definitivo è il Regolamento (UE) 2024/1689, entrato in vigore nell’estate 2024 e applicabile per tappe successive fino al 2026 e oltre. Cercare “AI Act 2022” porta spesso a documenti preparatori superati.
Devo dichiarare ogni articolo scritto con l’aiuto dell’AI?
Se il contenuto è generato da un sistema di AI e pubblicato per informare il pubblico, sì. L’obbligo si attenua quando esiste una revisione umana con responsabilità editoriale dimostrabile sulla pubblicazione. Nella pratica, dichiarare sempre costa una riga ed elimina il problema di stabilire caso per caso se la revisione è stata sufficiente.
Chi paga la sanzione: io o il fornitore dello strumento?
Dipende dal ruolo. Il fornitore del sistema risponde come provider dei propri obblighi, l’azienda che pubblica risponde come deployer di ciò che diffonde. Un contratto con il fornitore non trasferisce gli obblighi di trasparenza verso il pubblico: quelli restano a chi mette il contenuto online con il proprio nome.
Vale anche per un libero professionista con partita IVA?
Sì. L’esclusione riguarda l’uso personale e non professionale. Un consulente, un avvocato o un commercialista che pubblica articoli sul proprio sito per farsi trovare dai clienti sta usando il sistema nell’ambito della propria attività professionale, quindi rientra fra gli utilizzatori soggetti agli obblighi di trasparenza.
Basta scrivere una nota in fondo all’articolo?
È il minimo necessario, non il massimo consigliabile. La dichiarazione visibile serve al lettore; i dati strutturati servono ai sistemi automatici che analizzano la pagina; il registro interno delle approvazioni serve a voi, se qualcuno chiede conto di come è stato prodotto quel testo. I tre livelli insieme reggono a un controllo, uno da solo molto meno.
Che cosa succede ai contenuti pubblicati prima del 2026?
Restano online e vanno sistemati per priorità. Non esiste una sanatoria automatica per l’archivio: conviene partire dalle pagine che generano traffico e contatti, aggiungere la dichiarazione e annotare chi ne risponde. È un lavoro di manutenzione, molto più economico se fatto prima di una contestazione.
Dichiarare l’uso dell’AI fa perdere credibilità ai clienti?
L’esperienza dice il contrario: una nota chiara su come lavorate, abbinata a un responsabile editoriale con nome e cognome, viene letta come un segnale di metodo. Il danno reputazionale nasce semmai dal caso opposto, quando qualcuno scopre da fuori che i contenuti erano generati e nessuno l’aveva detto.
Il punto per chi deve decidere
La trasparenza sui contenuti generati è un requisito di processo, non un adempimento da sbrigare una volta: riguarda ogni articolo che esce, ogni settimana, e si dimostra con una catena di prove che va costruita mentre si pubblica. Chi la integra nel flusso di lavoro la paga una volta sola; chi la rimanda la ricostruisce a ritroso su tutto l’archivio.
Noi abbiamo scelto di incorporarla nel sistema: ogni articolo che pubblichiamo nasce già con la dichiarazione in chiaro, la marcatura nei dati strutturati e la traccia dell’approvazione umana. Se volete vedere come funziona il nostro lavoro sulla conformità, la pagina dedicata spiega esattamente che cosa viene registrato e dove.
Questo articolo è stato scritto e pubblicato automaticamente con il supporto dell’intelligenza artificiale.
Inizia oggi
Un blog così, sul tuo sito
Questo articolo l'ha scritto e pubblicato RankGrove, con il metodo che leggi sul sito. Provalo gratis sul tuo WordPress: il primo articolo arriva in bozza in dieci minuti.
Provalo gratis